Introduzione – 1. L’esclaustrazione; 1.1 L’esclaustrazione semplice per causa grave (can. 686
§ 1); 1.2 L’esclaustrazione imposta per gravi cause (can. 686 § 3); 1.3 L’esclaustrazione per i
religiosi chierici; 1.4 Esclaustrazione in vista dell’incardinazione in una diocesi; 1.5 La condizione
canonica dell’esclaustrato (can. 687) – 2. L’uscita dall’Istituto; 2.1 L’uscita del religioso
di voti temporanei (cann. 688-689); 2.1.1 L’infermità fisica o psichica; 2.1.2 La riammissione
di un novizio o di un religioso legittimamente uscito dall’Istituto (can. 690); 2.2 L’uscita
del religioso di voti perpetui (can. 691); 2.3 Effetti della egressio ab Instituto (can. 692);
2.4 L’uscita di un religioso chierico (can. 693) – 3. La dimissione dei religiosi; 3.1 La dimissione
ipso facto (can. 694); 3.2 La dimissione obbligatoria (can. 695); 3.3 La dimissione facoltativa
(cann. 696-700); 3.3.1 Modalità di procedura (can. 697); 3.3.2 Procedura di dimissione
di un religioso di voti temporanei; 3.3.3 Procedura di dimissione di un religioso di
voti perpetui – 4. Espulsione immediata dalla casa religiosa (can. 703) – Conclusione