Nel presente articolo viene sottoposta ad attenta analisi la disposizione di cui
al can. 1328 CIC. In particolare, tenuto conto sia delle risultanze dei lavori preparatori
dell’attuale codice, sia della corrispondente disciplina del codex Pio-
Benedettino, viene evidenziato come l’ambito di operatività del succitato canone
sia decisamente più ampio rispetto a quanto sostenuto dall’attuale dottrina,
essendo ricomprese in esso tutte le fasi dell’iter criminis cronologicamente antecedenti
a quella della perfezione delittuale, a partire da quella meramente
preparatoria sino ad arrivare a quella esecutiva. Vengono pertanto esaminate
non solo le figure del delitto tentato e del delitto frustato, ma anche quelle degli
atti preparatori e del cosiddetto delitto impossibile.